IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                             su proposta 
 
                            DEL MINISTRO 
               PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta, per  le  regioni  a
statuto ordinario, disposizioni in materia di  citta'  metropolitane,
province, unioni e fusioni di comuni al  fine  di  adeguare  il  loro
ordinamento  ai  principi  di  sussidiarieta',   differenziazione   e
adeguatezza e, in particolare, l'art. 1, comma  89,  che  prevede  il
riordino delle funzioni non fondamentali delle province; 
  Viste  le  leggi  regionali  di   riordino   delle   funzioni   non
fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; 
  Visto l'art. 1, comma 947, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208
(legge di stabilita' 2016), come modificato dall'art. 1,  comma  562,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che  «ai  fini
del completamento del  processo  di  riordino  delle  funzioni  delle
province, le funzioni relative all'assistenza per  l'autonomia  e  la
comunicazione  personale  degli  alunni  con  disabilita'  fisiche  o
sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,
n. 104, e quelle relative alle esigenze di cui all'art. 139, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  sono
attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte  salve
le disposizioni legislative regionali che, alla medesima  data,  gia'
prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province,  alle
citta' metropolitane o ai comuni, anche in forma associata»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art.  1,
commi 560, 561 e 562; 
  Visto l'art. 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai
sensi del quale l'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,  comma
70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 75 milioni  di  euro
per l'anno 2018, e' incrementata di 25 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2019, 2020 e 2021; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto l'art. 8 della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  secondo  cui
«sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per  l'anno  2020,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7)»; 
  Considerato che, nel suddetto stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  per  l'esercizio
finanziario 2020 e' iscritto, nel  capitolo  2836,  programma  1,  il
«Fondo da assegnare alle Regioni per fronteggiare le  spese  relative
all'assistenza per l'autonomia e  la  comunicazione  personale  degli
alunni con disabilita' fisiche o sensoriali», con lo stanziamento  di
100 milioni di euro e che, a detto  riparto,  si  provvede  ai  sensi
dell'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  come
modificato dall'art. 1, comma 562, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, con  un  apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e  le
disabilita', il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Considerate le deleghe in  materia  di  disabilita'  in  capo  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Ritenuto di dover procedere al riparto del contributo  in  base  al
numero degli studenti con disabilita' fisiche o  sensoriali  presenti
nelle scuole secondarie superiori; 
  Vista la nota del Ministero dell'istruzione prot. n.  5852  del  16
luglio 2020, con la quale  sono  stati  individuati  gli  alunni  con
disabilita' iscritti nell'anno  scolastico  2019/2020,  distinti  per
grado di istruzione e per provincia o citta' metropolitana; 
  Visto il documento repertorio atti n. 92/CU  del  27  luglio  2020,
recante l'esito della seduta in pari data della Conferenza unificata,
dal quale risulta che nella seduta stessa e' stata sancita l'intesa; 
  Su proposta del Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il contributo di 100 milioni di euro, per l'anno 2020, di cui al
«Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le  spese  relative
all'assistenza per l'autonomia e  la  comunicazione  personale  degli
alunni con disabilita' fisiche o sensoriali», iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, capitolo 2836, programma 1, ripartito ai sensi dell'art.  1,
comma 947, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e  successive
modificazioni, e' erogato a favore delle regioni a statuto ordinario,
che  provvedono  ad  attribuirlo  alle   province   e   alle   citta'
metropolitane che  esercitano  effettivamente  le  funzioni  relative
all'assistenza per l'autonomia e  la  comunicazione  personale  degli
alunni con disabilita' fisiche o sensoriali  di  cui  all'art.  13  ,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104.  Tale  contributo,  da
considerarsi integrativo rispetto alla copertura finanziaria prevista
nelle disposizioni regionali attinenti alle funzioni non fondamentali
delle  province  e  citta'  metropolitane,  e'   ripartito,   secondo
l'allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento. 
  2.  Qualora  le  funzioni  di  assistenza  per  l'autonomia  e   la
comunicazione  personale  degli  alunni  con  disabilita'  fisiche  o
sensoriali  siano  svolte,  a  seguito  di  specifiche   disposizioni
legislative regionali, da soggetti diversi  dalle  province  e  dalle
citta' metropolitane, la quota  del  contributo  e'  attribuita  alla
regione,  che  stabilira'  le  modalita'  di  riparto  tra  gli  enti
interessati. 
  Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 20 novembre 2020 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                                Conte 
 
                             Il Ministro 
               per gli affari regionali e le autonomie 
                               Boccia 
 
                     Il Ministro dell'istruzione 
                              Azzolina 
 
                             Il Ministro 
                    dell'economia e delle finanze 
                              Gualtieri 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                              Lamorgese 
 

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2020 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  prev.  n.
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